/ Area Riservata

Legge di bilancio 2021

Gentili Clienti,
è entrata recentemente in vigore la legge di bilancio 2021; riportiamo di seguito sinteticamente le disposizioni che riteniamo di maggiore interesse, e sarà nostra cura contattarvi nei prossimi giorni per valutare insieme a voi le opportunità che si possono cogliere ed effettuare un po’ di programmazione in relazione all’anno che si sta avviando.

Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi Art. 1, cc. 58-60

• È prorogata anche per l’anno 2021 della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
• È prorogata per il 2021 anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di: – micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; – impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; – schermature solari.
• È prorogata al 31.12.2021 la detrazione del 50% (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c. 1 Tuir). Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
• È prorogato fino al 31.12.2021 anche il bonus mobili, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%.
• È prorogato per il 2021 il bonus facciate, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.

Bonus idrico Art. 1, cc. 61-65

• Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di: – vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; – apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
• Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
• Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.
• Con decreto sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Superbonus 110% Art. 1, cc. 66-75

• È esteso l’arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).
• Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in: – 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli Iacp); – 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1.07.2022 per gli Iacp).
• La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Con riferimento agli Iacp, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
• Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
• Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
• Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
• Ai fini del superbonus, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
• Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

• Rientrano nell’agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16bis, c. 1, lett. e) Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
• La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
• Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi agevolati e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
– euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la nuova definizione;
– euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
– euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
• Anche le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
• L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al superbonus abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione per la detrazione del 110%, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività asseverazione per la detrazione del 110% con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
• Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
• È prorogata anche alle spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110%. INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI
• Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. 1bis-1septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
• Gli incentivi spettano in tutti i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed è alternativo al contributo per la ricostruzione. Nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, l’agevolazione per gli interventi di miglioramento del rischio sismico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
• L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30.06.2022.
• L’efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Adozione misure antisismiche con detrazione al 50% Art. 1, c. 68

• La detrazione del 50% (fino a un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare), prevista per l’adozione di misure antisismiche (art. 16, c. 1bis D.L. 63/2013) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, spetta per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.08.2013, ovvero anche per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

Proroga bonus verde 2021 Art. 1, c. 76

• È prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% (nel limite di spesa di 5.000 euro annui) per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.

Riallineamento dei valori dei beni d’impresa Art. 1, c. 83

• Le disposizioni di cui all’art. 14 L. 342/2000 n. 342, relative al riallineamento dei valori dei beni d’impresa, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale Art. 1, cc. 233-243

• In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
– perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
• Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
• La trasformazione in credito d’imposta avviene, per 1/4, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e, per i restanti 3/4, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al:
– 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero
– 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
• In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, cc. 1 e 2 C.C.
• Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per i soggetti:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta a;
b) non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.
• Ai fini della disposizione, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso, essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Inoltre, le disposizioni non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
• Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto ovvero essere chiesto a rimborso.
• Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, c. 5 Tuir.
• La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Agevolazioni per costituzione di cooperative di lavoratori Art. 1, cc. 270-273

• Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative (costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto) non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
• Le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, sono applicabile anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
• Le predette cooperative devono rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente” (art. 2513 C.C.) a decorrere dal 5° anno successivo alla loro costituzione.

Detrazione spese veterinarie Art. 1, c. 333

• L’importo massimo detraibile dall’Irpef, nella misura del 19% per spese veterinarie, è aumentato da 500 a 550 euro annui.

Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione Art. 1, cc. 381-384

• Per l’anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

• Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo

Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie Art. 1, c. 1105

• È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
• Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all’invio dei dati al sistema STS.

Solidarietà nel pagamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche Art. 1, c. 1108

• Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Trasmissione telematica dei corrispettivi Art. 1, cc. 1109-1115

• La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna della fattura o del documento commerciale, è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
• È prorogata al 1.07.2021 la decorrenza della possibilità per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
• In caso di violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
• La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
• Si applica la sanzione del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro, anche nel caso di: – mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto; – emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.
• Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

• La sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997) si applica anche per l’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
• Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di trasmissione telematica, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
• Le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle Entrate.
• Non è consentito fruire del ravvedimento operoso in merito alla sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
• Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2021.

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate Art. 1, cc. 1122-1123

• La facoltà di rideterminare il valore d’acquisto è prorogata ai terreni edificabili e con destinazione agricola e alle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’11%.
• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021.
• La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2021.

Bonus acquisto veicoli elettrici Art. 1, cc. 77-79

• Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1,che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell’Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente.

Erogazione in unica soluzione del contributo statale nuova Sabatini-ter Art. 1, cc. 95-96

• Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un’unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. L’erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Proroga garanzia Sace Art. 1, cc. 206-209

• È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa (art. 1 D.L. 23/2020) di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19.
• Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente.
• Le garanzie sono rilasciate a condizione che, oltre a quelle indicate nell’art. 1, c. 2 D.L. 23/2020, il finanziamento coperto dalla garanzia sia destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria, purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
• A decorrere dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021 la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie, alle medesime condizioni e per i medesimi importi massimi garantiti previsti, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia Cipe, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese. A tali garanzie si provvede ai sensi della procedura semplificata.

Durata Fondo di garanzia Pmi Art. 1, cc. 216-218

• I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni.
• Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
• Il tasso dell’operazione, che non doveva essere «superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%», ora «non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».

Proroga credito d’imposta pubblicità e per la filiera della stampa Art. 1, cc. 608- 610

• Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta di cui all’art. 57bis D.L. 50/2017 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022.
• Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le disposizioni vigenti.
• Per gli anni 2021 e 2022, gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite, situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’art. 1, cc. 806-809 L. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022.
• Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’art. 190 D.L. 34/2020 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Credito d’imposta beni strumentali nuovi Art. 1, cc. 1051-1063 e 1065

• A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
• Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
• Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
• Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
• Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’art. 164, c. 1 Tuir (mezzi di trasporto a motore), dei beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

• Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge L. 232/2016 (che contiene i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (che contiene i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.
• Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
• La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
• Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
• Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
• Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

• Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
• Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non rientranti negli allegati di cui alla L. 232/2016.
• Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
• Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
• Se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
• Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative.

• In relazione agli investimenti in beni strumenti contenuti negli allegati A e B L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere oda un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura.
• Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
• Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

Credito d’imposta in R&S e credito d’imposta formazione 4.0 Art. 1, cc. 1064- 1065

• Sono prorogate fino al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d’imposta formazione 4.0.
• Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro,
• Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
• Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
• Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro

Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile Art. 1, cc. 1087-1089

• Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale Art. 1, c. 266

• Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.
• Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5 esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
• Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio del 5° esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.
• Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.
• Le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa.

Decreto sostegni: le novità in sintesi
Fattura elettronica:dal 1° Gennaio 2021 nuove specifiche obbligatorie per tutti