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Esportatori abituali: in vigore le nuove procedure dal 01.01.2022

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020) il legislatore ha previsto, nell’ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. 


Con il provvedimento direttoriale protocollo n. 293390 del 28 ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate individua le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Richiamando le previsioni contenute nello Statuto del contribuente (L. 212/2000), il recente Provvedimento direttoriale precisa che le disposizioni in esso contenute hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.


Individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali.
I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.R. 746/1983 (con. L. 17/1984).
Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio
-Analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;

– valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;

– individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

– individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

la descritta procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate e verranno disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento già trasmesse
Nel caso le descritte verifiche conducano ad un esito irregolare le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. 
Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. 

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972
Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto Iva, da trasmettere al sistema Sdi nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.
La fattura elettronica deve riportare:
nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. 

Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento

Rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di 2 parti:
la prima, formata da 17 cifre (ad esempio 08060120341234567);
la seconda, di 6 cifre (ad esempio 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

Il blocco “AltriDatiGestionali”

Deve essere compilato per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
nel campo <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

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