/ Area Riservata

Rapporti di agenzia: Disciplina Enasarco confermata per l'anno 2022

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2022, come avvenuto già per il 2021, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali. 
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2022 confermano quelle applicate per l’ano precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2022:

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. 
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2022, le scadenze sono le seguenti:

Agevolazioni 2022 per i giovani agenti
La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.
In particolare, con l’articolo 5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.
Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.

Requisiti
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2022-2024;
già iscritti che ricevono, nel periodo 2022-2024 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive
Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
2° anno solare: 9% (anziché 17%);
3° anno solare: 7% (anziché 17%).

Minmale
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.

Distinta online
La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell’incarico
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.

Esportatori abituali: operativo il provvedimento sulle novità in tema di dichiarazioni di intento