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Le principali novità della finanziaria 2022

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022, tra le quali si segnalano le seguenti:

A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
società e enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI

È confermata anche al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER”

É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. 

Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.
In altre parole, con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.

FONDO GARANZIA PMI
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. 
A decorrere dall’1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da