La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.
Contributo a fondo perduto Articolo 1 D.L. 41/2021
È previsto un contributo a fondo perduto ammontante a 1.000 euro per i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l’attività 2019, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali non spetta il contributo in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.
Considerato che, ad oggi, la procedura non consente di attestare questi nuovi presupposti è presumibile la diffusione di nuove procedure, con individuazione di maggiori termini.
Il contributo a fondo perduto non può essere pignorato.
Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti) Articolo 01 D.L. 41/2021
Slitta al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere regolarizzata l’Irap non versata, per l’importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell’Unione europea.
Rivalutazione Decreto Agosto Articolo 1-bis D.L. 41/2021
È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “rivalutazione 2021”, però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021. Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “rivalutazione ordinaria” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili).
Rivalutazione gratuita alberghi Articolo 5-bis D.L. 41/2021
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica. Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.
Iva indetraibile e superbonus Articolo 6-bis D.L. 41/2021
L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonussi considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. Vengono dunque superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020.
Esenzione dal versamento prima rata Imu Articolo 6-sexies D.L. 41/2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto). L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd Articolo 14-bis D.L. 41/2021
Viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.
Sospensione dei termini per i professionisti in caso di malattia o infortunio Articolo 22-bis D.L. 41/2021
Viene prevista una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all’infezione da Covid- 19.
Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.
La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
Sostegno alla cultura: credito d’imposta Articolo 36-bis D.L. 41/2021
Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, per le spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Misure per le attività sportive Articolo 36-ter D.L. 41/2021
La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi. Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:
– il rimborso del prezzo,
– lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili,
– un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 20 maggio ha inoltre approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.
Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:
• viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
• viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
• viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
• per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;
• viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
• il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno;
• viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
• è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.